Di seguito le prestazioni e i servizi erogati da EBTER per il Sostegno al Reddito del Terziario e del Turismo.
1.1 RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO (per le aziende fino a 5 dipendenti)
Erogazione ai lavoratori, tramite l’azienda, di un contributo pari al 50% della normale retribuzione lorda persa conseguentemente alla riduzione d’orario. Tale contributo sarà riconosciuto per un numero massimo di 1040 ore pro capite (riproporzionate per i part time) nell’arco di 24 mesi. Il contributo di EBTER verrà anticipato da parte dell’azienda ai lavoratori.
1.2 SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA
A. Sospensione dell’attività lavorativa conseguente ad eventi imprevisti ed eccezionali, indipendenti dalla volontà del datore di lavoro e del lavoratore, ricondotti a pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore. Contributo a carico di E.B.T.E.R, previo accordo sindacale territoriale, è pari al 50% della normale retribuzione lorda persa per un periodo massimo di 60 gg. all’anno. Tali importi saranno anticipati mensilmente dall’azienda ai lavoratori.
B. Sospensione dell’attività lavorativa conseguente a condizioni metereologiche per le aziende che esercitano attività stagionale. Contributo a carico di E.B.T.E.R, previo parere del Cst, è pari al 50% della normale retribuzione lorda persa per un periodo massimo di 15 gg. all’anno. Tali importi saranno anticipati mensilmente dall’azienda ai lavoratori.
1.3 SOSPENSIONE E/O RIDUZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA CONSEGUENTE A LAVORI PUBBLICI
Sospensione dell’attività lavorativa conseguente all’allestimento di un cantiere di opere pubbliche.
A. A fronte di una temporanea riduzione dell’orario di lavoro settimanale, in misura non superiore al 50% e per un massimo di 90 giorni per lavoratore, E.B.T.E.R., previo parere del Cst, erogherà un contributo economico al lavoratore pari al 50% della normale retribuzione lorda persa. Tali importi saranno anticipati mensilmente dall’azienda ai lavoratori.
B. A fronte della sospensione dell’attività lavorativa, E.B.T.E.R, previo parere del Cst, erogherà un contributo pari al 50% della normale retribuzione lorda persa per un periodo massimo di 60 giorni. Tali importi saranno anticipati mensilmente dall’azienda ai lavoratori.
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale per trasferimento ad altra sede oltre i 50 km o termine del rapporto di apprendistato, al lavoratore che accede alla Naspi sarà corrisposto un contributo integrativo lordo pari al 20% del trattamento Naspi percepito dal 4° al 12° mese. Il contributo sarà riconosciuto previa istanza per il tramite di una delle OO.SS firmatarie del presente Accordo a cui il lavoratore abbia aderito o conferito mandato.
Ai lavoratori che riceveranno la CU da parte di E.B.T.E.R. per interventi di sostegno al reddito, saranno riconosciuti i costi per la compilazione della dichiarazione dei redditi (qualora non sia stato possibile far effettuare il conguaglio al datore di lavoro quale sostituito di imposta) solo in caso in cui EBTER sottoscriva convenzione con CAF autorizzati, accreditati dalle Parti sociali costituenti.
4.1 Al fine di agevolare la ricollocazione lavorativa E.B.T.E.R. sperimenta iniziative mirate alla formazione professionale destinata ai disoccupati di settore.
4.2 I lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o dimissionari per giusta causa, assoggettati a risoluzione consensuale per trasferimento ad altra sede oltre i 50 km o che abbiano terminato il rapporto di apprendistato, privi di un rapporto di lavoro e che risultino essere stati contribuenti di E.B.T.E.R. da almeno 12 mesi all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, potranno partecipare a corsi di formazione dell’Ente nei 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
4.3 Al fine di favorire la stabile occupazione dei lavoratori, E.B.T.E.R. eroga alle imprese che trasformino il contratto a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo inde- terminato (escluso lavoro intermittente) un contributo forfettario pari all’importo di due mensilità lorde, ripro- porzionato in caso di contratto a tempo parziale. Il contri- buto è erogato al compimento del dodicesimo mese del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
5.1 L’accesso alle prestazioni di Sostegno al Reddito è previsto a favore dei lavoratori di aziende che aderiscono a E.B.T.E.R. da almeno 3 anni o dalla data di costituzione se successiva, applichino integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi o il CCNL Turismo.
5.2 Nel caso di aziende che abbiano omesso di versare il contributo a E.B.T.E.R. l’accesso è previsto alle seguenti condizioni: iscrizione e pagamento da parte dell’azienda dei contributi contrattualmente previsti (a carico azienda ed a carico lavoratore) maggiorati del 50% riferiti a tutti i dipendenti in forza per i 36 mesi precedenti a quelli dell’adesione a E.B.T.E.R.
5.3 Se l’azienda ha corrisposto direttamente ai dipendenti la quota dell’ente bilaterale, l’accesso è previsto a fronte dell’iscrizione e del pagamento da parte dell’azienda dei contributi contrattualmente previsti (a carico azienda ed a carico lavoratore) maggiorati del 50% riferiti a tutti i dipendenti in forza per i 24 mesi precedenti a quelli dell’adesione a E.B.T.E.R.
5.4 Ai fini della maturazione del requisito di cui al punto 5.1 sono ritenuti utili i periodi e i versamenti effettuati in favore di altri sistemi bilaterali.
5.5 Per beneficiare degli interventi di Sostegno al Reddito di cui al presente accordo, i lavoratori devono avere un’anzianità di adesione continuativa, non inferiore a 6 mesi, ed essere in regola con ogni altra norma stabilita nel Regolamento di E.B.T.E.R.