Di seguito le prestazioni e i servizi erogati da EBTER per il Welfare del Terziario e del Turismo.
Nel caso di fruizione del periodo di aspettativa non retribuita per malattia, non indennizzata dall’Inps o dall’Azienda, sarà riconosciuto un importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione per un massimo di 120 giorni complessivi.
2.1 Nel caso di fruizione di periodi di congedo parentale non indennizzati dall’Inps in base ai limiti dell’art.34 D.Lgs 151/2001 e s.m.i, da parte di genitori lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art.32 co.1-2 e dell’art.36 del D.Lgs 151/2001 e s.m.i, sarà riconosciuto l’importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione lorda.
2.2 Nel caso di fruizione, da parte di Lavoratori, dei permessi giornalieri per malattia del figlio naturale/affidato/adottato entro gli 8 anni di vita dello stesso, per un massimo di 5 giornate all’anno, sarà riconosciuto l’importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione lorda.
2.3 Nel caso di fruizione, da parte di lavoratori, di uno/a o più figli naturali/affidati/adottati di età compresa tra i 4 e i 14 anni compiuti, di centri estivi, campi solari o altre strutture analoghe organizzati da enti o istituzioni autorizzate, in qualsiasi periodo di sospensione dell’attività scolastica, esclusivamente fino ad un massimo di 5 anni per ogni figlio, sarà riconosciuto un importo giornaliero pari a 12 euro netti per un massimo di 24 giorni all’anno.
2.4
A. Ai lavoratori che, per effettuare l’inserimento al nido o alla scuola materna di uno o più figli, concordano con l’Azienda, dopo l’esaurimento dei permessi retribuiti previsti dai CCNL vigenti, l’utilizzo di permessi non retribuiti, è riconosciuto un contributo pari al 50% della normale retribuzione lorda per ogni ora di assenza dal lavoro non retribuita, fino ad un massimo di 20 ore annue (riproporzionato per il PT).
B. Ai lavoratori che sostengano spese per la frequenza del figlio all’asilo nido o alle scuole dell’infanzia sarà riconosciuto un contributo pari al 20% della spesa mensile.
2.5 Ai lavoratori che, per assistere il figlio minore naturale/affidatario/adottato, il coniuge o la persona unita civilmente o il genitore in caso di ricovero ospedaliero, concordano con l’azienda, dopo l’esaurimento dei permessi retribuiti, l’utilizzo di permessi non retribuiti, è riconosciuto un contributo pari al 50% della normale retribuzione per ogni ora di assenza dal lavoro non retribuita fino ad un massimo di 40 ore annue.
2.6 È riconosciuto un contributo annuo fino a 500 euro quale partecipazione alla spesa socio-sanitaria documentata sostenuta per figli diversamente abili con invalidità riconosciuta superiore al 45%. Il soggetto diversamente abile deve essere convivente e a carico del nucleo familiare. La stessa prestazione è prevista anche per il lavoratore diversamente abile con invalidità riconosciuta superiore al 45%.
2.7 Ai lavoratori che, per l’accompagnamento del genitore alle visite medico specialistiche o a cicli di terapia/riabilitazione, concordano con l’azienda l’utilizzo di permessi non retribuiti, è riconosciuto un contributo pari al 50% della normale retribuzione per ogni ora di assenza dal lavoro non retribuita, fino ad un massimo di 40 ore annue (riproporzionato per i part time).
3.1 È riconosciuto un contributo per l’acquisto di libri di testo per i lavoratori e per i loro figli che siano iscritti e frequentino in Italia Istituti scolastici di primo e secondo grado, Istituti di Istruzione e Formazione Professionale o Università; il sussidio annuo è pari a 130 euro per la Scuola secondaria di primo e secondo grado e pari a 200 euro per l’Università.
3.2 È istituito per i lavoratori studenti iscritti all’Università, al fine di sostenerne la crescita culturale, un contributo per la tassa di iscrizione annuale pari a 300 euro oltre al contributo per l’acquisto dei libri come sopra determinato.
3.3 I predetti contributi sono erogabili nel limite di 8 anni (laurea magistrale) e 5 anni (laurea) per il soggetto richiedente nonché di 5 anni per ogni figlio dello stesso soggetto.
Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici per il raggiungimento del luogo di lavoro e viceversa, attraverso la sottoscrizione di abbonamenti personali annuali o mensili (per un minimo di 10 mesi consecutivi), ad autobus o treni, sarà riconosciuto un importo pari al 35% della spesa sostenuta e comunque non superiore a 350 euro.
Per beneficiare degli interventi di cui al presente accordo, i lavoratori devono avere un’anzianità di adesione continuativa, non inferiore a 3 mesi ed essere in regola con ogni altra norma stabilita nel Regolamento di E.B.T.E.R. Il contributo massimo annuo erogabile, in caso di richiesta di più prestazioni di Welfare, a favore di uno stesso lavoratore non potrà superare l’importo annuo di 1.800 euro (non concorre alla formazione di tale limite la prestazione in tema di salute di cui al punto 1).